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PERMESSI DI SOGGIORNO CHE CONSENTONO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ’ LAVORATIVA:
LAVORO SUBORDINATO/AUTONOMO
LAVORO SUBORDINATO/ATTESA OCCUPAZIONE
MOTIVI FAMILIARI
AFFIDAMENTO
ASILO POLITICO
PROTEZIONE SUSSIDIARIA
MOTIVI UMANITARI
STUDIO (con visto - limite annuale di 1.040 ore – art. 14 D.P.R. 394/99)
STUDIO (da pds per motivi familiari – tempo pieno)
ASSISTENZA MINORE
RICHIESTA ASILO (decorsi 60 giorni successivi alla formalizzazione dell’istanza di protezione internazionale)
INTEGRAZIONE MINORE
RESIDENZA ELETTIVA (senza visto: familiare di cittadino comunitario o percettore di rendita Inail – Inps)
PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (EX CARTA DI SOGGIORNO)
CARTA DI SOGGIORNO COME FAMILIARE DI CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA
PERMESSI DI SOGGIORNO CHE NON CONSENTONO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ’ LAVORATIVA:
MOTIVI RELIGIOSI
RICHIESTA ASILO e DUBLINO (nei 60 giorni successivi alla formalizzazione dell’istanza di protezione internazionale)
MINORE ETA’
CURE MEDICHE
RESIDENZA ELETTIVA (con visto dall’estero)
ATTIVITÀ’ SPORTIVA
ATTESA CITTADINANZA
GIUSTIZIA (art. 11 comma 1, lett. c-bis D.P.R. 394/99 e succ. mod. e integrazioni)
TIROCINIO FORMATIVO (art. 27, comma 1 lett. F, Testo Unico Immigrazione)
Si ricorda inoltre che non consente lo svolgimento di attività lavorativa la DICHIARAZIONE DI PRESENZA (nei casi di soggiorno di breve durata per visita, affari, turismo, studio ec