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I permessi di soggiorno con i quali è possibile lavorare e quelli per i quali non è possibile

PERMESSI DI SOGGIORNO CHE CONSENTONO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ’ LAVORATIVA:

 LAVORO SUBORDINATO/AUTONOMO
 
 LAVORO SUBORDINATO/ATTESA OCCUPAZIONE
 
MOTIVI FAMILIARI
 
 AFFIDAMENTO
 
 ASILO POLITICO
 
 PROTEZIONE SUSSIDIARIA
 
 MOTIVI UMANITARI
 
 STUDIO (con visto - limite annuale di 1.040 ore – art. 14 D.P.R. 394/99)
 
 STUDIO (da pds per motivi familiari – tempo pieno)
 
 ASSISTENZA MINORE
 
 RICHIESTA ASILO (decorsi 60 giorni successivi alla formalizzazione dell’istanza di protezione internazionale)
 
 INTEGRAZIONE MINORE
 
 RESIDENZA ELETTIVA (senza visto: familiare di cittadino comunitario o percettore di rendita Inail – Inps)
 
 PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (EX CARTA DI SOGGIORNO)
 
 CARTA DI SOGGIORNO COME FAMILIARE DI CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA

PERMESSI DI SOGGIORNO CHE NON CONSENTONO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ’ LAVORATIVA:

 MOTIVI RELIGIOSI
 
 RICHIESTA ASILO e DUBLINO (nei 60 giorni successivi alla formalizzazione dell’istanza di protezione internazionale)
 
 MINORE ETA’
 
 CURE MEDICHE
 
 RESIDENZA ELETTIVA (con visto dall’estero)
 
 ATTIVITÀ’ SPORTIVA
 
 ATTESA CITTADINANZA
 
 GIUSTIZIA (art. 11 comma 1, lett. c-bis D.P.R. 394/99 e succ. mod. e integrazioni)
 
 TIROCINIO FORMATIVO (art. 27, comma 1 lett. F, Testo Unico Immigrazione)

Si ricorda inoltre che non consente lo svolgimento di attività lavorativa la DICHIARAZIONE DI PRESENZA (nei casi di soggiorno di breve durata per visita, affari, turismo, studio ec

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