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I permessi di soggiorno con i quali è possibile lavorare e quelli per i quali non è possibile

PERMESSI DI SOGGIORNO CHE CONSENTONO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ’ LAVORATIVA:


 LAVORO SUBORDINATO/AUTONOMO  LAVORO SUBORDINATO/ATTESA OCCUPAZIONE MOTIVI FAMILIARI  AFFIDAMENTO  ASILO POLITICO  PROTEZIONE SUSSIDIARIA  MOTIVI UMANITARI  STUDIO (con visto - limite annuale di 1.040 ore – art. 14 D.P.R. 394/99)  STUDIO (da pds per motivi familiari – tempo pieno)  ASSISTENZA MINORE  RICHIESTA ASILO (decorsi 60 giorni successivi alla formalizzazione dell’istanza di protezione internazionale)  INTEGRAZIONE MINORE  RESIDENZA ELETTIVA (senza visto: familiare di cittadino comunitario o percettore di rendita Inail – Inps)  PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (EX CARTA DI SOGGIORNO)  CARTA DI SOGGIORNO COME FAMILIARE DI CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA


PERMESSI DI SOGGIORNO CHE NON CONSENTONO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ’ LAVORATIVA:


 MOTIVI RELIGIOSI  RICHIESTA ASILO e DUBLINO (nei 60 giorni successivi alla formalizzazione dell’istanza di protezione internazionale)  MINORE ETA’  CURE MEDICHE  RESIDENZA ELETTIVA (con visto dall’estero)  ATTIVITÀ’ SPORTIVA  ATTESA CITTADINANZA  GIUSTIZIA (art. 11 comma 1, lett. c-bis D.P.R. 394/99 e succ. mod. e integrazioni)  TIROCINIO FORMATIVO (art. 27, comma 1 lett. F, Testo Unico Immigrazione)

Si ricorda inoltre che non consente lo svolgimento di attività lavorativa la DICHIARAZIONE DI PRESENZA (nei casi di soggiorno di breve durata per visita, affari, turismo, studio ec


info@leciolivasconcelos.com

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