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Residenza Elettiva - Permesso di Soggiorno

In quali ipotesi viene rilasciato il permesso di soggiorno per residenza elettiva?


Il permesso di soggiorno per residenza elettiva è rilasciabile in quattro distinte ipotesi:


a) al cittadino straniero titolare di un visto di ingresso per residenza elettiva.

(Decreto Interministeriale dell'11 maggio 2011 e Regolamento (UE) n.977/2011 della Commissione del 3 ottobre 2011 che modifica il regolamento (CE) n.810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti).


b) al cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per motivi familiari, a titolo di conversione del permesso di soggiorno (art.14, comma 1, lett. d) Reg.Att.);


c) al cittadino straniero “altro familiare” di cittadino comunitario (Circolare Ministero dell'Interno del 18/07/2007);


d) al cittadino straniero dipendente del Vaticano (Circolare Ministero dell'Interno del 24/05/2005).




A) cittadino straniero titolare di visto di ingresso per residenza elettiva.

Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente senza esercitare alcuna attività lavorativa.


Lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza e di ampie risorse economiche (pensioni, vitalizi, proprietà immobiliari, stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato) di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità. Tali risorse, comunque non possono essere inferiori al triplo dell'importo annuo previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Interno 1 marzo 2000, recante definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato (circa 31.000 euro l’anno per il singolo richiedente) . Anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, potrà essere rilasciato analogo visto, a condizione che le suddette capacità finanziarie siano giudicate adeguate anche per quest'ultimi.


Una volta che lo straniero ha fatto regolare ingresso in Italia, dovrà, entro 8 giorni, presentare apposita richiesta di permesso di soggiorno.


Il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per residenza elettiva si richiede alla Questura, tramite gli Uffici Postali abilitati, contrassegnati dal logo "Sportello Amico", utilizzando l'apposito kit predisposto che è a disposizione presso gli stessi uffici postali (Telegramma urgentissimo del Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, del 7 dicembre 2006) e allegando i seguenti documenti qui linkati:


– Linee guida primo rilascio permesso di soggiorno elettronico

– kit postale, Linee guida sulla documentazione necessaria ad attestare i presupposti per il rinnovo/aggiornamento delle varie tipologie di titolo di soggiorno

– kit postale.


Il titolare del permesso di soggiorno per residenza elettiva con visto dall'estero non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa (come deducibile dal D.M. 11 maggio 2011, par.13, e Circolare della Questura di Treviso del 1 agosto 2012).



B) cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per motivi familiari, a titolo di conversione del permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno per residenza elettiva può essere rilasciato, in fase di conversione, al cittadino straniero già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, quando il richiedente cessa la propria attività lavorativa e diventa titolare di una pensione (di vecchiaia, invalidità, sociale..) o di vitalizi o rendite.


Tale permesso viene rilasciato sul presupposto che il cittadino straniero sia in grado di mantenersi autonomamente in Italia senza svolgere alcuna attività lavorativa, in quanto in possesso di adeguate capacità finanziarie. Il permesso di soggiorno per residenza elettiva può essere rilasciato anche al coniuge convivente, ai figli minori, ai figli maggiorenni conviventi e a carico ed ai genitori conviventi a carico, sempre su dimostrazione di risorse economiche sufficienti.


La valutazione circa l'adeguatezza dei mezzi economici per il mantenimento proprio e dei familiari è ampiamente discrezionale da parte della Questura competente.


Il permesso di soggiorno per residenza elettiva consente l'iscrizione volontaria al SSN. (vedi Sez. 14 - Assistenza Sanitaria). Nell'ipotesi specifica in cui la conversione venga richiesta per una momentanea incapacità a svolgere attività lavorativa (es. incidente stradale o sul lavoro), in caso di guarigione e quindi di riacquistata capacità di svolgere la suddetta attività, è possibile, ove ne sussistano tutti i requisiti previsti per legge, richiedere nuovamente la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.


Il titolare del permesso di soggiorno per residenza elettiva senza visto dall'estero può svolgere attività lavorativa (Circolare della Questura di Treviso del 01 febbraio 2019).



C) cittadino straniero “altro familiare” di cittadino comunitario.

Il permesso di soggiorno per residenza elettiva viene inoltre rilasciato, come ipotesi del tutto residuale, al cittadino straniero in qualità di familiare di cittadino comunitario, quando non possa rientrare nella definizione di familiare prevista dall'art.2 del D.lgs 30/2007 (Circolare del Ministero dell'Interno del 18/07/2007), in particolare i conviventi di cittadini comunitari.

Tale disposizione deriva dalla necessità di dare attuazione alla direttiva 2004/38/CE che richiede di agevolare al massimo la libera circolazione dei familiari di cittadino comunitario, anche se con dei limiti oggettivi (impossibilità di svolgere attività lavorativa, di iscriversi gratuitamente al SSN, durata limitata, necessità di dimostrare risorse economiche...).

In tutte queste ipotesi il rapporto di convivenza stabile o di parentela va dimostrato tramite documentazione idonea rilasciata dallo Stato in cui il cittadino UE dimorava prima del trasferimento in Italia.


Il titolare del permesso di soggiorno per residenza elettiva in quanto familiare di cittadino comunitario può svolgere attività lavorativa (Circolare della Questura di Treviso del 04 giugno 2018).


D) cittadino straniero dipendente del Vaticano.

I dipendenti stranieri, religiosi o laici, che svolgono attività lavorativa presso enti e organizzazioni del Vaticano ma dislocati in territorio italiano ottengono un permesso di soggiorno per residenza elettiva perché la fonte di reddito da lavoro non viene percepita né dichiarata in Italia.


Quali altri titoli al soggiorno consentono di vivere in Italia?


Il d.lgs. n.286/98 e succ. mod.,Testo Unico sull’Immigrazione ed il d.p.R. n.394/99 e succ. mod, Regolamento di Attuazione al Testo Unico sull'Immigrazione, prevedono altri titoli di soggiorno oltre al permesso di soggiorno ed al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.


Essi sono:


dichiarazione di presenza che sostituisce il permesso di soggiorno per gli stranieri muniti di quest'ultimo o di un titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione Europea, valido per il soggiorno in Italia. La dichiarazione va richiesta al Questore con le modalità e nei termini previsti per la richiesta di permesso di soggiorno (art.5, comma 7, T.U.).


il permesso di soggiorno per turismo è stato abrogato e sostituito dalla dichiarazione di presenza effettuata rispettivamente presso l’autorità di frontiera al momento dell’ingresso o entro 8 giorni dallo stesso al questore della provincia in cui lo straniero si trova (legge n. 68 del 28 maggio 2007).


carta di identità diplomatica o di servizio sostitutiva del permesso di soggiorno, che viene rilasciata allo straniero che sia entrato in Italia con un visto diplomatico e che consente al suo titolare di entrare ed uscire dallo spazio Schengen nonché di circolare liberamente per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre nel territorio di altre Parti contraenti (Conv. di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche e Consolari del 1961 e del 1963, ratificata con la Legge 9 Agosto 1967 n.804).


info@leciolivasconcelos.com

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